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sono dipendente,sposata e separata, percepisco assegno per figlio avuto da questo matrimonio, a carico mio al 100%.
ora convivo con un'altro uomo, anche lui dipendente ma con un reddita piu' alto del mio.
a settembre arriva il secondo figlio e ci chiediamo:a chi conviene che vada a carico?e l'assegno e' piu' conveniente che lo richieda io o lui?
son 2 cose distinte giusto?
grazie in anticipo
Le detrazioni per i figli non si possono ripartire liberamente tra i genitori. Per i genitori separati, nell'ipotesi in cui il/i figlio/i siano stati affidati ad un solo genitore, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nell'ipotesi in cui il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa (in tal senso le precisazioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria nella Circolare 15/E, § 1.4.5, del 16 marzo 2007 (reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it sul lato sinistro dell'home page alla voce 'circolari e risoluzioni'. Inoltre, per i genitori non coniugati la citata Circolare 15/E sempre al punto 1.4.5 precisa che trova "…applicazione la medesima disciplina delle detrazioni prevista per i figli a carico con riferimento ai genitori separati…, in precedenza descritte". Pertanto in caso di 'affido condiviso' ciascun genitore potrà fruire della detrazione per figlio a carico nella misura del 50% salvo che uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito nel qual caso la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari al 50% della detrazione stessa.
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cosa devo fare per avere l'isee?
L'elaborazione dell'ISEE può essere richiesta presso qualunque sede del CAAF-CISL e non è in alcun modo necessario essere o meno iscritta alla CISL. Le ricordo che per la corretta elaborazione dell'ISEE che è gratuita ed è di norma è rilasciata a vista sono necessari i seguenti documenti:
• Dati anagrafici e codici fiscali di tutti i componenti il nucleo familiare.
(nel caso di presenza di portatori di Handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% certificato di invalidità o riconoscimento dell'handicap).
• Documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.
• Reddito complessivo del nucleo familiare dichiarato ai fini IRPEF e IRAP al 31 DICEMBRE dell'anno precedente a quello di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (dichiarazione dei redditi (mod.730-UNICO o, se esonerato, Mod. CUD e altre certificazioni reddituali.)
• Dichiarazione ICI o dati catastali relativi al patrimonio immobiliare del nucleo familiare al 31 DICEMBRE dell'anno precedente a quello di presentazione della D.S.U.
• L'ammontare della quota di capitale residuo per eventuali mutui contratti per l'acquisto o costruzione dei beni immobili dichiarati.
• Per tutti coloro che risiedono in locazione:
1. copia del contratto di locazione e relativi estremi di registrazione
2. ricevute di pagamento del canone
• La documentazione per stabilire la consistenza del patrimonio mobiliare al 31 DICEMBRE dell'anno precedente a quello di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica:
o depositi e conti correnti bancari e postali;
o titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito;
o azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri;
o partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate e non quotate in mercati regolamentati;
o masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni in gestione a soggetti abilitati di cui al D.lgs 415/96;
o contratti di assicurazione mista sulla vita.
• Dati relativi a chi gestisce il patrimonio mobiliare (BANCA, POSTA, SIM, SGR)
Sulsito www.caafcisl.it alla voce "sedi CAAF" potrà conoscere l'ubicazion, gli orari di apertura, nonché il recapito telefonico della sede del CAAf-CISL a Lei più vicina.
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Salve,
ho acquistato un appartamento nel 2006 tramite costruttore pagando l'iva al 4% per un importo di € 6.238. Adesso sono in procinto di acquistare, dopo aver venduto il mio attuale appartamento, un casa da un privato e devo pagare un imposta di registro del 3% per un importo di € 1.500. Come mi posso comportare ai fini fiscali per recuperare il più possibile? Grazie.
L'articolo 7 legge 448/1998 concede il credito d'imposta a chi:
a) abbia acquistato in passato un'abitazione essendo in possesso dei requisiti"prima casa";
b) abbia poi venduto quell'abitazione;
c) abbia infine riacquistato una nuova "prima casa" entro un anno dalla vendita predetta.
Questo credito d'imposta spetta nella misura dell'imposta (Iva o registro) pagata in occasione dell'acquisto della casa poi venduta, nei limiti dell'imposta (Iva o di registro) dovuta per il nuovo acquisto.
Il credito d'imposta si utilizza:
a) immediatamente, in sede di rogito, se il nuovo acquisto è soggetto ad imposta di registro (cioè nel caso di compravendita tra privati scomputando l'importo a credito dall'importo che sarebbe teoricamente dovuto se non vi fosse detto credito);
b) in sede di dichiarazione dei redditi, qualora il nuovo acquisto sia soggetto a imposta sul valore aggiunto e non sia pertanto possibile defalcare l'importo a credito dall'Iva dovuta a chi vende l'appartamento.
Per completezza di informazione le rappresento che l'Amministrazione finanziaria con Circ.19/E del 1/3/2001 paragrafo 1.2 ha chiarito che il "….credito d'imposta, determinato secondo i principi esplicati al paragrafo 1.4, e' un credito personale e ammonta al minore degli importi dei tributi applicati (es.: se un contribuente ha corrisposto un'imposta di euro 6.000.00 sul primo acquisto e di euro 3.000.00 sul nuovo acquisto, il credito è pari a euro 3.000.00.
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con mio marito siamo in regime di separazione dei beni ; non abbiamo figli e vorrei sapere se in caso di morte i miei immobili saranno ereditati da lui e viceversa , grazie.
L'eredità si devolve per legge o per testamento, da cui le definizioni di successione legittima o testamentaria.
L'articolo 565 del codice civile ("categorie dei successibili") stabilisce che nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, secondo questo ordine.
Nel caso prospettato, il patrimonio ereditario sarà devoluto al il coniuge, a cui spetterà:
• tutta l'eredità in mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle (articolo 583, c.c.)
• 2/3 dell'eredità se concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle (articolo 582, c.c.).
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Sono un italiano residente all'estero qualche giorno fà mi è stato comunicato dal mio comune che a seguito della risoluzione n°1/df del 4 marzo 2009 anche per i proprietari di appartamenti che il comune aveva assimilati ad abitazione principale, dovranno pagare l' ICI per l' anno corrente e per i due anni precedenti Francamente. mi sembra un' interpretazione non corretta dato che il d/l 27 maggio 2008 e la successiva risoluzione n° 12 d/f del 5 giugno 2008 esentavano gli italiani residenti all'estero proprietari di abitazioni che i comuni avevano assimilato nel proprio regolamento dal pagamento dell'ici.
Potreste per favore darmi una risposta? Grazie e cordiali saluti.
In merito a tale problematica si rappresenta che le norme contenute nel DL. 93/2008 del 27 maggio 2008 sull'esenzione ICI fanno un espresso rinvio al regolamento
comunale per quanto concerne
- le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata.
- le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all'estero.
Tuttavia per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 4-ter, del Dl 16/93 convertito dalla legge 75/93, si ritiene che anche l'unità immobiliare posseduta in Italia dal cittadino italiano residente all'estero — e non concessa in locazione — è attratta dalla nozione di "abitazione principale" di cui al Dlgs 504/92 .
Tale norma, infatti, stabilisce che: "…. per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata".
La ratio di tale disposizione era quella di estendere i benefici ICI previsti per le abitazioni principali (aliquota ridotta eventualmente deliberata dal comune e detrazione
di 103,29 euro) anche alle case di cittadini italiani che un tempo vi abitavano ma che successivamente sono dovuti emigrare all'estero, spesso per motivi di lavoro.
In sostanza tali abitazioni fin dal 1993, anno di prima applicazione dell'ICI, hanno sempre beneficiato dello stesso trattamento previsto per le abitazioni principali dei
residenti, a condizione che non venissero locate
e che restassero, quindi, a disposizione del cittadino italiano emigrato all'estero.