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ho un appartamento in francia ad uso abitativo sul quale pago tutte le tasse francesi compreso il mutuo denunciandi in italia il reddito relativo posso assoggettarlo a cedolare secca?
Assolutamente no. In quanto il regime della cedolare secca è applicabile unicamente per i contratti di locazione afferenti immobili a destinazione abitativa ubicati sul territorio nazionale.
Per espressa disposizione normativa, se l' immobile locato, è soggetto ad imposta nello stato estero
va dichiarato in Italia l'ammontare del canone di locazione senza deduzione di spese, con diritto a usufruire del credito per le imposte pagate all'estero.
Per completezza di informazione le rappresento che per effetto delle disposizioni conenute nell'art. 19 del D.L. 201/2011 (c.d. Salva Italia) l'immobile detenuto al'estero è soggetto all'IVIE (Imposta su immobile e attività all'estero) nella misura dello 0,76% sul costo di acquisto, così come risulta dagli atti o dai contratti di acquisto.
In mancanza di quest'ultimi, si farà riferimento al valore di mercato, localmente rilevabile.
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A seguito Chemioterapia ho perso i capelli, ho quindi comperato una parrucca: posso scaricarla?
La risposta è affermativa.
L'Amministrazione finanziaria, nella risoluzione 9/E del 16 febbraio 2010 ha chiarito che sono detraibili, le spese sostenute per l'acquisto della parrucca, quando è destinata a sopperire un danno estetico conseguente a una patologia.
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buona sera,volevo sapere che voci sul 730 (prospetto di liquidazione) devo sommare per ottenere il reddito complessivo del nucleo familiare ai fini di una eventuale esenzione del ticket sanitario.grazie
Ai fini del ticket sanitario deve essere considerato il reddito complessivo lordo cioè il reddito del nucleo familiare riferito all'anno precedente, come somma di tutti i redditi dei singoli componenti il nucleo al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia.
Il reddito è rilevabile dal rigo 11, del prospetto di liquidazione mod.730-3, 730/2011-redditi 2010.
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come viene calcolato l 'assegno per la disoccupazione ordinaria??Io ho presentato le ultime 3 buste paga con l'importo lordo di Euro 1.381,00 e la media al netto di Euro 800,00.L'assegno da me ricevuto è di Euro 220,00. ègiusto oppure è stato sbagliato il calcolo?? grazie angela
Esistono due tipi di indennità:
indennità di disoccupazione ordinaria;
indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
Per la richiesta dell'indennità di disoccupazione ordinaria la richiesta deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione effettiva del rapporto di lavoro. Se la richiesta viene presentata entro i primi 7 giorni dal licenziamento, l'indennità decorre dall'8º giorno di cessazione del rapporto di lavoro. Se la richiesta viene inoltrata dall'8º al 68º giorno dal licenziamento, l'indennità decorre dal 5º giorno successivo alla presentazione della domanda.
Per ottenere questo tipo di indennità è necessario presentare una richiesta alla sede dell'INPS competente per residenza o tramite posta.
Per la richiesta dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, la richiesta deve essere formulata su appositi moduli INPS e deve essere presentata dal 2 gennaio al 31 marzo di ogni anno (in relazione al periodo lavorativo dell'anno precedente).
A titolo personale le rappresento che i calcolo della disoccupazione ordinaria si basa sull'importo delle tre ultime buste paga (imponibile fiscale) con un massimo di 886 euro (importo che sale a 1065 nel caso in cui si dichiari una retribuzione maggiore ai 1917 euro mensili
Esempio:
Ultime 3 mensilità lorde: 1000+1200+1200= 3400
Calcolo stipendio lordo medio mensile: 3400:3=(1133x14):12=1322
Calcolo del 60%: 60% di 1322=793
Detrazione del 25%: 25% di 793=198
Ammontare netto dell'assegno di disoccupazione: 793-198= 595
L'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti spetta:
nella misura del 35% della retribuzione di riferimento per i primi 120 giorni ed al 40% per i successivi giorni, fino ad gli importi massimi mensili per il 2011 sono pari ad Euro 906,80, ed Euro 1.089,89.
La retribuzione da prendere in considerazione è quella assoggettata a contribuzione nell'intero anno solare di riferimento, ma relativa alle sole giornate di lavoro subordinato effettivamente prestato presso i vari datori di lavoro. (retribuzione comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima o di diarie fisse contrattualmente previste, straordinari, indennità per turni)
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salve,siamo conviventi e abbiamo un bambino di 1 anno.50% ad entrambi è la soluzione più conveniente ?grazie
50% ciascuno. Infatti in merito a tale problematica si rappresenta che l'Amministrazione finanziaria nella Circolare 15/E del 16 marzo 2007 ha precisato che per i genitori non coniugati trova "…applicazione la medesima disciplina delle detrazioni prevista per i figli a carico con riferimento ai genitori separati…, in precedenza descritte". Pertanto in caso di 'affido condiviso' ciascun genitore potrà fruire della detrazione per figlio a carico nella misura del 50% salvo che uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito nel qual caso la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari al 50% della detrazione stessa.