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Errori e dimenticanze
È possibile richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento o da quello in cui sia stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Per richiedere il rimborso è necessario presentare apposita istanza al comune competente.
Le somme rimborsate saranno maggiorate degli interessi calcolati con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza.
È possibile regolarizzare le violazioni connesse alla dichiarazione e al versamento dei tributi locali attraverso l'istituto del "ravvedimento", a condizione che non siano iniziate attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Il versamento delle sanzioni deve essere eseguito secondo le modalità ed utilizzando la medesima modulistica prevista per i singoli tributi.
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta è possibile regolarizzare la violazione versando contemporaneamente l'imposta (o la differenza di imposta), gli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno e la sanzione in misura ridotta pari a:
- 3,75% calcolato sull'imposta omessa, insufficiente o versata tardivamente, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
- 6% calcolato sull'imposta omessa, insufficiente o versata tardivamente, se la regolarizzazione avviene entro un anno dalla scadenza prevista.
L'importo delle sanzioni e degli interessi deve essere aggiunto all'imposta da versare e pagato tramite il bollettino postale oppure con il modello F24 barrando la casella "Ravvedimento".
In caso di omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia di variazione, la violazione può essere regolarizzata entro 90 giorni dalla data di scadenza prevista:
- versando l'imposta che risulta ancora dovuta in base alla dichiarazione prodotta tardivamente, gli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno e la sanzione in misura ridotta pari al 12,5%;
- presentando al Comune competente la dichiarazione o la denuncia di variazione redatta su modello conforme a quello approvato per tale anno, con allegata la fotocopia della ricevuta di versamento del tributo, sanzioni e interessi.
Nelle annotazioni è necessario indicare che si tratta di Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione e specificando le somme versate relative all'imposta, alle sanzioni ed agli interessi.
Le violazioni di carattere sostanziale, che incidono cioè sulla determinazione o sul pagamento del tributo, possono essere regolarizzate entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva:
- versando la maggiore imposta, gli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno e la sanzione in misura ridotta pari al 10% calcolata sulla differenza d'imposta tra quella risultante sulla base della dichiarazione rettificativa e quella versata;
- presentando al Comune competente una dichiarazione rettificativa della precedente, redatta su modello conforme a quello approvato per tale anno; alla dichiarazione è necessario allegare la fotocopia della ricevuta di versamento del tributo, sanzioni e interessi e indicare nelle annotazioni che si tratta di Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione, specificando le somme versate relative all'imposta, alle sanzioni ed agli interessi.