ICI
Riduzioni o detrazioni
Sono previste riduzioni per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali e una detrazione dall’imposta per l’unità immobiliare utilizzata come dimora abituale del contribuente.
Condizione essenziale per il riconoscimento della detrazione è l' identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell'ICI ed il soggetto che dimora abitualmente nell'immobile
Nel caso di più contribuenti che abitano nell'immobile, la detrazione deve essere suddivisa in parti uguali tra loro (a prescindere dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento), oltre che rapportata ai mesi di destinazione.
La norma prevede inoltre una riduzione dell’imposta pari al 50% per i fabbricati inagibili o inutilizzabili a condizione che sia rispettata una delle seguenti condizioni:
- accertamento da parte dell'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario;
- presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Se l'inagibilità non è relativa a tutto l'anno, la riduzione si applica proporzionalmente al periodo in cui sussiste tale inagibilità.
Infine, i Comuni possono deliberare aliquote inferiori al 4 per mille, purché ciò sia compatibile con le previsioni di bilancio:
- per unità immobiliari locate a "canone convenzionale" (legge 431/98);
- a favore di contribuenti che abbiano eseguito interventi di:
- recupero immobili inagibili o inabitabili;
- recupero immobili di interesse artistico o architettonico;
- recupero sottotetti;
- realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.
Oppure, possono deliberare aliquote fino al 9 per mille per gli immobili ad uso abitativo lasciati sfitti per almeno due anni.