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Prorogata al 31 Dicembre la scadenza EAS

L'Agenzia delle Entrate ha accolto la richiesta del Forum del Terzo Settore e ieri, in una nota, ha ufficializzato la decisione di concedere ancora 15 giorni per la trasmissione del modello.

Il Modello EAS in sintesi:
Tutti gli enti associativi (organizzazioni di volontariato, associazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale, di formazione extra scolastica, sportive dilettantistiche, pro- loco) che beneficiano di agevolazioni fiscali, devono quindi compilare e inoltrare telematicamente il modello EAS all'Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre per continuare a godere del regime agevolativo.
Il mancato invio del modello comporta il venir meno delle agevolazioni fiscali e, in particolar modo, della previsione di irrilevanza fiscale delle quote associative percepite, sia ai fini delle imposte dirette che dell'Iva. Pertanto i soggetti che non presenteranno il modello si troveranno a perdere tale beneficio, con la conseguenza che tutte le entrate, incluse le quote associative, costituiranno ricavi aventi rilevanza fiscale.
Sono tenuti alla presentazione del modello EAS:
 - tutti i soggetti associativi con autonomia giuridica tributaria e, pertanto, anche le articolazioni territoriali o funzionali di un ente nazionale.
 - sia gli enti già costituiti al 29 novembre 2008, data di entrata in vigore del dl 185 del 2008,  sia quelli costituitisi successivamente a tale data.
Termini di trasmissione
- per gli enti già costituiti alla data del 29 novembre 2008, il termine di presentazione è il 31 dicembre;
- per enti costituitisi dopo il 29 novembre 2008, ci sono 60 giorni di tempo dalla data di costituzione; qualora il termine del sessantesimo giorno dovesse scadere prima del 30 dicembre 2009, il modello deve essere presentato entro tale data.
- In caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, il modello deve essere nuovamente presentato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione inserendo tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati.
Non sono tenuti alla presentazione del modello EAS:
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995,
 - le associazioni pro-loco che optano per l'applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398,
 - gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che non svolgono attività commerciali.

Gli operatori del Caaf Cisl sono a Vostra disposizione per fornirvi informazioni e assistenza nella corretta compilazione del modello EAS e l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate e i successivi aggiornamenti.